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Obblighi vaccinali: cosa serve per il nido e cosa succede se manca

Le dieci vaccinazioni obbligatorie, la differenza con le quattro gratuite non obbligatorie, i documenti per l'iscrizione a nido e materna, esoneri e sanzioni.

7 min di letturaPubblicato il 14 agosto 2026

Le pagine istituzionali rispondono a una sola domanda: quali sono le vaccinazioni obbligatorie. Chi sta iscrivendo un figlio al nido ne ha altre tre, e in genere non trova risposta: che cosa devo consegnare, entro quando, e cosa succede se non ce l'ho ancora. Questa pagina sta su quel piano — diritto e procedura. Per tutto ciò che riguarda tempi, dosi e condizioni cliniche del singolo bambino il riferimento è il pediatra di libera scelta o il servizio vaccinale della ASL.

Dieci obbligatorie, quattro gratuite: la differenza conta

Il decreto-legge 73/2017, convertito dalla legge 119/2017 (in vigore dal 6 agosto 2017 e tuttora l'assetto vigente nell'agosto 2026), rende obbligatorie dieci vaccinazioni per i minori da zero a sedici anni: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

Accanto a queste ne esistono quattro non obbligatorie ma a offerta attiva e gratuita: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus. In sede di conversione del decreto sono state escluse dall'obbligo perché le malattie che prevengono si verificano con minore frequenza in Italia o hanno minore impatto di contagio nelle collettività chiuse, come spiega la circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017. Non sono richieste per l'iscrizione e la loro mancata somministrazione non comporta alcuna sanzione.

L'obbligo dipende dall'anno di nascita

Non si applica a tutti allo stesso modo. Il criterio, fissato dalla circolare del 2017, è il Calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita del minore — non quello attuale. Da qui la differenza che genera più confusione fra genitori con figli di età diverse: l'anti-varicella è obbligatoria solo per i nati dal 2017 in poi, mentre per i nati fra il 2001 e il 2016 le obbligatorie sono nove. Per i bambini che oggi entrano al nido valgono quindi tutte e dieci. L'obbligo riguarda anche i richiami.

Se vuoi ricostruire la sequenza degli appuntamenti a partire dalla data di nascita, il calendario vaccinazioni genera lo schema per età; resta uno strumento di orientamento, non un documento sanitario.

Se il libretto è in regola

Al momento dell'iscrizione a un servizio educativo per l'infanzia o a una scuola dell'infanzia va presentata, in alternativa fra loro, una di queste: copia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL, un certificato vaccinale, oppure un'attestazione datata rilasciata dalla ASL. È il caso più semplice e si chiude lì.

Per la fascia 0-6 anni la presentazione della documentazione è requisito di accesso, comprese le scuole dell'infanzia private non paritarie: senza, il bambino non può frequentare. La legge ammette anche la dichiarazione sostitutiva prevista dal d.P.R. 445/2000, con l'obbligo di produrre poi la documentazione entro il 10 luglio di ogni anno (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017). Se l'autocertificazione sia ancora richiesta all'atto dell'iscrizione dipende però dalla prassi della singola scuola e della Regione: da verificare sul sito del servizio educativo.

Se il ciclo non è ancora completo

È l'informazione più utile e la meno divulgata: per iscriversi basta la formale richiesta di vaccinazione alla ASL. Le vie ammesse dalla circolare del 2017 sono infatti tre e valgono l'una per l'altra — la documentazione vaccinale, la documentazione di esonero, omissione o differimento, oppure la prenotazione — e la prenotazione vale quanto il libretto vidimato. Chi arriva alla scadenza dell'iscrizione senza il ciclo concluso non è fuori: deve avere prenotato. La legge di conversione ha inoltre previsto la possibilità di prenotare gratuitamente le vaccinazioni presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico e tramite il CUP.

Attenzione a un punto: il bambino ammesso al servizio educativo in attesa di vaccinazione che poi non venga vaccinato, per ragioni non imputabili al servizio vaccinale né a un problema di salute del bambino, può essere escluso dal servizio quando la ASL contesta l'inadempienza.

Se il bambino ha già avuto la malattia

L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Si prova in due modi alternativi: con copia della notifica di malattia infettiva inviata alla ASL, oppure con attestazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, anche a seguito di analisi sierologica.

Se c'è una controindicazione medica

Qui il lessico non è intercambiabile. L'esonero riguarda chi ha già contratto la malattia; l'omissione e il differimento riguardano invece le controindicazioni cliniche, ammesse solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni documentate che controindichino la vaccinazione in modo permanente o temporaneo, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Una controindicazione temporanea fa slittare l'adempimento, non lo cancella.

I minori con controindicazioni assolute alla vaccinazione sono inseriti in classi in cui sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.

Se si sceglie di non vaccinare

La ASL non sanziona subito. La sequenza descritta dalla circolare ministeriale è in tre passi: prima un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente con materiale informativo; poi, in caso di mancata risposta, una nuova convocazione con raccomandata A/R per un colloquio; infine, se non ci si presenta o non si provvede, la contestazione formale dell'inadempimento con l'indicazione di un termine per adempiere.

Chi fa somministrare il vaccino, o la prima dose del ciclo, entro il termine indicato nell'atto di contestazione non incorre in alcuna sanzione. Altrimenti si applica una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o degli affidatari (testo vigente dell'art. 1 del DL 73/2017 su Normattiva). La sanzione è unica a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse, e non viene comminata di nuovo all'inizio di ogni anno scolastico per la stessa violazione: una nuova sanzione presuppone un obbligo nuovo e diverso, compreso un richiamo non effettuato.

Dalla scuola primaria in su cambia tutto

Sopra i sei anni la documentazione vaccinale non è requisito di accesso. La sua mancata presentazione non impedisce l'iscrizione, la frequenza né gli esami, per la scuola primaria, la secondaria di primo e secondo grado e i centri di formazione professionale regionale. Resta l'obbligo di legge, e resta il percorso di recupero della ASL, ma nessun alunno viene escluso da scuola. Confondere questa fascia con quella 0-6 è l'errore più frequente.

Chi controlla, e quando

Dall'anno scolastico 2019/2020 la verifica non pesa più sulle famiglie ma sull'incrocio fra scuola e azienda sanitaria, secondo l'art. 3-bis del DL 73/2017: entro il 10 marzo la scuola trasmette alla ASL l'elenco degli iscritti da zero a sedici anni; entro il 10 giugno la ASL restituisce l'elenco di chi non risulta in regola; entro il 10 luglio i genitori dei segnalati depositano la documentazione a scuola; entro il 20 luglio la scuola la ritrasmette alla ASL. Per la fascia 0-6 il mancato deposito entro il 10 luglio comporta la decadenza dall'iscrizione.

Fuori da questo calendario, i dirigenti scolastici comunicano alla ASL entro il 31 ottobre di ogni anno le classi in cui sono presenti più di due alunni non vaccinati. I dati confluiscono nell'Anagrafe nazionale vaccini, istituita presso il Ministero della Salute con decreto ministeriale del 17 settembre 2018, che registra soggetti vaccinati, da vaccinare, immunizzati per malattia naturale, casi di omissione o differimento, dosi, tempi ed effetti indesiderati.

Sulla legittimità dell'impianto si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2018, depositata il 18 gennaio 2018: giudicando due ricorsi della Regione Veneto, ha respinto le questioni di merito, ritenendo la scelta del legislatore non irragionevole nel contesto epidemiologico dell'epoca.

Fonti e approfondimenti

Le fonti sono usate per orientare contenuti informativi generali e non sostituiscono il parere del pediatra o di un professionista sanitario.

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